Consiglio Società Medico Odontoiatrica Legale della Toscana

La figura professionale del Direttore Sanitario (DS) viene identificata dalla norma di legge 412 del 30/12/1991.

Nell’ambito della facoltà delle Regioni di stipulare convenzioni con Strutture private gestite da persone fisiche e/o da Società per l’erogazione di prestazioni di diagnosi, terapia ed assitenziali, la suddetta norma prevede la presenza di un Direttore Sanitario o Tecnico che risponde personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei previsti titoli professionali da parte del personale che ivi opera.

La presenza del Direttore Sanitario in queste strutture sanitarie deve garantire il rispetto delle norme relative al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Allo scopo di regolamentare lo sviluppo sempre più diffuso di varie forme associative per lo svolgimento della professione medico-odontoiatrica, le Regioni hanno ridefinito il regime

autorizzativo/accreditamento ampliando i compiti del Direttore Sanitario. Tale figura, è necessaro precisarlo, è imposta dalla legge solo alle strutture accreditate sia per lo svolgimento di pratiche cliniche non comprese nel regime autorizzativo sia per le strutture accreditate presso le regioni per l’erogazioni di prestazioni in regime di convenzione.

La nomina del DS avviene tramite atto dell’Amministratore della Struttura.

Posto che la presenza del DS è condizione indispensabile per l’erogazioni delle prestazioni sanitarie, l’eventuale dimissione deve essere comunicata all’Ordine con un anticipo ragionevole per la ricerca e nomina del sostituto da comunicare contestualmente.

Di norma non è prevista incompatibilità per la direzione di più strutture tuttavia normative specifiche possono prevedere, come per i Laboratori di analisi (art. 9 del DPCM 10/2/84), lo svolgimento delle funzioni di DS in un solo laboratorio.

Altre situazioni di incompatibilità possono essere previste dalla normativa che disciplina il rapporto di lavoro di un medico, quale o il medico dipendente dello Stato o il medico dipendente della Regione o il medico dipendente universitario, ospedaliero o ASL a tempo pieno o il medico convenzionato specialista ambulatoriale

Una ipotesi di incompatibilità può essere valutata di fatto tenendo conto della responsabilità continua che grava sul Direttore Sanitario. Infatti, attraverso le varie sentenze che sono state prodotte nel corso degli anni, è emerso il principio che per lo svolgimento delle sue funzioni, il DS debba garantire un orario “congruo” rispetto alle specifica tipologia di prestazione erogata dalla struttura ed alla concreta possibilità di svolgere appieno il controllo ed il coordinamento delle attività.

Nel caso specifico della Toscana è prevista una presenza di almeno 12 ore settimanali nel presidio ambulatoriale il che depone per la possibilità di assumere più incarichi.

Nell’ambito delle incompatibilità le regioni hanno normato in modo individuale ;in toscana la funzione di direttore sanitario è incompatibile con la proprietà o comproprietà o con la partecipazione a vario titolo nella socirtà che gestisce la struttura.

Tale incompatibilità non è prevista per le strutture che erogano prestazioni monospecialsitiche.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti per l’assunzione dell’incarico di direttore sanitario possiamo distinguere dei requisiti di base quale l’iscrizione all’albo dei medici e/o

odontoiatri a seconda delle prestazioni erogate nella struttura.

A tale requisito base si sono aggiunte richieste di ulteriori qualificazioni che ogni regione ha normato in modo autonomo.

In Toscana i requisiti ulteriori vengono desunti dalla lettura della legge regionale 8/99 che per opportuna lettura riportiamo integralmente:

1. Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario.

2. Il DS deve essere in possesso del titolo di specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di Direzione tecnico-sanitaria in Enti o Strutture sanitarie pubbliche o private.

3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del DS possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte.

4. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del DS possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un Direttore tecnico in possesso di laurea specialistica in biologia o chimica, purchè specializzato o in possesso di almeno cinque anni di anzianità nell’attività di Direzione tecnico-sanitaria in Enti o Strutture sanitarie pubbliche o private.

5. E’ consentito svolgere le funzioni di DS responsabile in non più di tre strutture sanitarie ambulatoriali e comunque deve essere garantito un orario congruo alle specifiche funzioni e alle specifiche prestazioni non inferiore alle dodici ore settimanali per singola struttura.

6. Non è consentito svolgere le funzioni di DS responsabile in più di un presidio di ricovero.

7. La funzione di DS è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della Società che gestisce la Struttura sanitaria.

8. La disposizione del precedente art. 7 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.

Nel caso che la struttura complessa eroghi prestazioni plurispecialstiche, fra le quali quelle odontoiatriche, al DS di area medica andrà affiancato, con delega espressa, un Odontoiatra per la gestione della componente specifica.

Contestualmente una struttura che eroghi prestazioni di natura esclusivamente odontoiatrica potrà avere un Odontoiatra (oppure Medico con doppia iscrizione) quale DS.

Funzioni e responsabilità

Di fatto il DS è il garante, sia per gli utenti che fruiscono delle prestazioni sia per gli operatori sanitari che all’interno della Struttura prestano la loro opera professionale, della sicurezza delle prestazioni stesse in ordine al rispetto delle norme igienico sanitarie e di quelle del Codice Deontologico.

in tale ambito appare opportuno il richiamo alle norme comportamentali già introdotte nella circolare n. 99 del 21 luglio del 1986 della FNOMCeO:

• all’atto dell’assunzione dell’incarico ed all’atto delle dimissioni deve essere fatta comunicazione all’Ordine Professionale di appartenenza e, per conoscenza, a quello territorialmente competente, se diverso;

• il DS è tenuto a pretendere il rigoroso rispetto delle competenze professionali specifiche di ogni singolo operatore all’interno della struttura;

• in caso di ripetuta inosservanza deve portare l’Amministratore a conoscenza dei fatti, per iscritto, con espresso invito ad adottare i provvedimenti del caso;

• svolge vigile attenzione in ordine alla pubblicità sanitaria;

• deve curare la redazione e l’applicazione del regolamento interno sull’ordinamento e funzionamento della struttura;

• vigila sulle condizioni igienico-sanitarie;

• risponde di tutti gli adempimenti previsti dalla 81/08 (estende il DVR con gli eventuali obblighi successivi);

• effettua la trasmissione di denuncia di malattia infettiva alle Autorità Competenti;

• fornisce disposizioni in merito alla prevenzione delle malattie trasmissibili all’interno della struttura;

• controlla la corretta applicazione delle procedure inerenti i processi di sterilizzazione, disinfezione e sanificazione ambientale;

• vigila sul rispetto dei principi di radioprotezione ai sensi della legge n. 187/2000;

• controlla il corretto smaltimento dei rifiuti speciali e la tenuta dei relativi registri;

• rilascia, su richiesta, agli aventi diritto, certificazioni in ordine alle prestazioni eseguite presso la Struttura;

• vigila sui controlli periodi delle apparecchiature elettromedicali e sul’impianto elettrico;

• vigila sulla corretta tenuta dei medicinali e dei prodotti farmaceutici;

• vigila, di concerto con l’Amministratore, sulle possibili situazioni di incompatibilità dei Sanitari operanti all’interno della Struttura;

• vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni in merito alla Privacy;

• vigila sul corretto adempimento dei Sanitari presenti all’interno della Struttura in ordine agli obblighi dell’ECM;

• controlla i dati anagrafici ed i titoli professionali del personale sanitario operante nella Struttura;

• formula e verifica il rispetto della carta dei servizi;

• controlla la gestione delle cartelle cliniche in ordine alla completezza, al rilascio delle copie, all’archiviazione e alla conservazione;

• controlla il registro operatorio;

• controlla l’attività operatoria consentita dalle norme applicative regionali;

• definisce le modalità di intervento (chi fa cosa) in caso di urgenza ed eventi improssivi sia di ordine clinico che organizzativi; in estrema sintesi il DS svolge sia funzioni tecnico – organizzative sia di indirizzo,

coordinamento e controllo sugli aspetti igienici e sulle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Svolge funzioni di garanzia in ordine alla sicurezza delle prestazioni sia in favore dell’utenza che del personale sanitario preposto all’erogazione delle prestazioni stesse.

Va opportunamente ricordato che una struttura sanitaria si configura come impresa ai sensi dell’art 2082 del c.c. e che quindi presenta caratteristiche di imputabilità propria. Ciò significa che esistono in ordine agli adempimenti ed alle prestazioni erogabili diverse e distinte responsabilità:

• responsabilità imprenditoriale che incombe sull’Amministratore;

• responsabilità tecnico-organizzativa che incombe sul DS;

• responsabilità professionale che incombe sulll’esecutore materiale della prestazione.