La Commissione Giovani Medici dell’Ordine

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

Il progetto ha inizio nel 2002 con il DLgs 502/1992, successivamente integrato dal DLgs 229/1999, i quali avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità.

Con l’entrata in vigore della legge Finanziaria 2008, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad allora competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

La nuova fase dell’ECM si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali. I soggetti interessati sono “tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi dunque i liberi professionisti”.

Il sistema ECM è uno strumento volto a garantire la formazione continua e migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed a supportare i comportamenti degli operatori sanitari con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale. Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un modo per formarsi in modo continuo e uno strumento di attestazione della propria riqualificazione professionale.

Gli Ordini Professionali si collocano all’interno del sistema quali soggetti del tutto legittimati ad esercitare una propria funzione di responsabilità e garanzia dei professionisti e delle attività da questi svolte verso i cittadini. I crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un provider accreditato a livello nazionale o regionale, hanno valore nazionale.

Obblighi formativi per il triennio in corso 2014-2016

Vediamo adesso quali sono i punti chiave emanati dalla commissione nazionale per la formazione continua per il triennio 2014-2016.

1. L’obbligo formativo standard per il triennio 2014-2016 è pari a 150 crediti formativi.

2. È prevista la possibilità per i professionisti sanitari per il triennio 2014-2016, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti.

3. L’obbligo formativo individuale è determinato all’inizio del triennio sottraendo dall’obbligo formativo standard le riduzioni calcolate secondo la tabella sotto riportata.

4. Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio, i liberi professionisti hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.

Al termine del triennio 2014-2016, il professionista sanitario può richiedere i seguenti documenti:

a) attestato di partecipazione al programma ECM;

b) certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.

I documenti di cui sopra sono rilasciati per i Medichi Chirurghi e per gli Odontoiatri dagli Ordini Professionali.

Regole applicative

Il professionista sanitario dovrà acquisire, ogni anno del triennio, un ammontare di crediti ECM compreso in un range che va da un minimo del 50% ad un massimo del 150% dell’obbligo formativo annuo. È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l’intero debito formativo anche mediante formazione a distanza (FAD).

Si ricorda inoltre che non solo i discenti ma anche ciascun docente, tutor e relatore può acquisire crediti ECM durante gli eventi formativi con alcuni limiti (si raccomanda di consultare la normativa specifica per i dettagli).

Esoneri ed esenzioni

Vengono riconosciuti alcuni periodi di esenzione e di esonero. A titolo non esaustivo, si riportano alcuni esempi: i medici e gli odontoiatri che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

Sono altresì esonerati per l’intero obbligo formativo individuale annuale ECM i professionisti sanitari che frequentano i seguenti corsi di formazione post-base aventi carattere certificativo:

• diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno

• corso di formazione specifica in medicina generale.

La frequenza di corsi universitari diversi da quelli sopraelencati dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

I giorni di frequenza possono anche essere non continuativi e cumulabili nell’anno di riferimento. A titolo esemplificativo: 10 giorni di formazione a gennaio possono essere cumulati con 10 giorni di formazione a maggio. Tale periodo dà diritto a 4 crediti ECM.

I crediti acquisiti durante i periodi di esenzione ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo, non sarà quindi utile al fine raggiungimento di quota 150 crediti raccogliere crediti ECM durante specializzazione o corso di formazione specifica in medicina generale.

Formazione individuale svolta all’estero

I crediti ECM per la formazione individuale all’estero possono essere acquisiti entro il 50% dell’obbligo formativo triennale individuale, comunque nel limite massimo di 75 crediti. La certificazione dei crediti all’estero si effettua in base alle seguenti linee operative: nel caso in cui nella documentazione prodotta dallo stesso sia indicato il numero dei crediti, si applica il criterio della riduzione del 50% fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM. Mentre nel caso in cui siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM. Se la formazione supera le 50 ore, viene considerato comunque un limite massimo di 50 crediti formativi ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%.

Verifica dei crediti acquisiti

Registrandosi al sito internet della Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (http://ape.agenas.it) ed accedendo alla propria area personale “myECM” si potrà monitorare online la propria situazione formativa per quanto riguarda i crediti acquisiti.

Su myECM il professionista può:

• verificare l’ammontare dei crediti E.C.M. suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo);

• consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti, contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi;

• consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento, filtrato in maniera automatica dal sistema sulla base delle discipline associate.

Alternativamente è possibile visualizzare la propria posizione iscrivendosi al sito del Consorzio di Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie www.cogeaps.it .

Si invitano quindi tutti gli iscritti a verificare il proprio status dato che siamo ormai giunti all’ultimo anno del triennio in corso. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alle determine adottate dalla CNFC e alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.Na.S. in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.