LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l’art. 16-ter istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;
VISTO l’Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 01 agosto 2007, concernente il “Riordino del sistema di formazione continua in medicina” (Rep. Atti n. 168/CSR);
VISTO l’Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 05 novembre 2009, concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all’estero, liberi professionisti” (Rep. Atti n. 192/CSR);
VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2010 – Recepimento dell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 05 novembre 2009;
VISTO l’Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti” (Rep. Atti n. 101/CSR);
VISTO il documento sui “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010;
VISTO il nuovo documento sui “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” approvato dalla Sezione I nel corso della riunione del 22 novembre 2016;
CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza nel corso della riunione del 1° dicembre 2016 ha espresso parere favorevole in merito al citato documento apportando alcune modifiche correttive;
CONSIDERATO che la Commissione nazionale per la formazione continua nel corso della riunione del 13 dicembre 2016 ha approvato il testo definitivo sui “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”;
DELIBERA
di adottare il documento allegato concernente i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” che sostituisce il precedente. I criteri di calcolo previsti si applicano per gli eventi che saranno validati a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il Segretario (Marco Maccari) Il Vice Presidente (dott.ssa Roberta Chersevani)
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITÀ ECM
Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM
Nella Tabella allegata sono indicati i criteri per l’assegnazione dei crediti al programma ECM e quindi al professionista sanitario che avrà seguito un evento o un programma formativo accreditato ed avrà soddisfatto i momenti di valutazione.
Al fine di garantire un quadro completo ed armonico che permetta di comprendere le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate le seguenti 11 tipologie:
1. FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES)
2. CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES)
3. VIDEOCONFERENZA (RES)
4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)
5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)
6. ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC)
7. FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD)
8. E-LEARNING (FAD)
9. FAD SINCRONA (FAD)
10. FORMAZIONE BLENDED
11. DOCENZA, TUTORING E ALTRO
Ad ognuna delle tipologie identificate corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti. Va sottolineato, tuttavia, che in alcune circostanze, e soprattutto nei progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con alternanza, ad esempio, di momenti di formazione residenziale, fasi di training, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente residenziali o di FSC o di FAD e, per questo, si usa il termine blended (sistema “misto”). In questi casi occorre scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna tipologia formativa.


