F. Pancani
Presidente CAO Pisa
L’articolo del Dott. Giampaolo Rossi sui fillers tratta un argomento di estrema attualità in ambito sociale ed anche per gli odontoiatri. Per comprendere meglio le problematiche che questo tipo di interventi terapeutici fanno emergere, ritengo opportuno integrare le argomentazioni espresse dall’autore con le circolari 1536/2009 e 6728/2010, entrambe a firma del Presidente CAO Nazionale dott. Giuseppe Renzo. Dalla lettura di entrambe, scritte a più di un anno di distanza l’una dall’altra, si comprende chiaramente come non esista una soluzione valida per tutti i casi e per tutti i tempi. Si può dire che ogni caso clinico può offrire una o più soluzioni specifiche, che il singolo odontoiatra dovrà valutare con correttezza clinica e deontologica. Diversamente il rischio di esporsi a contestazioni da parte di pazienti, di colleghi, o peggio ancora di giudici, sarà notevole in quanto il tutto è sostenuto da interpretazioni, anche autorevoli, ma pur sempre interpretazioni della norma di legge stessa. Tutti noi siamo ben consapevoli come il campo estetico sia un territorio estremamente infido per i sanitari, anche per quelli dotati della migliore tecnica, manualità, e conoscenza della materia. La crisi socio-economica attuale conduce spesso a comportamenti poco corretti, forse “spericolati”, ma dobbiamo essere ben consapevoli che nell’ambito estetico la certezza del diritto, come già evidenziato, è minore, e di conseguenza dobbiamo muoverci adottando maggiori cautele. Un insuccesso sia pure minimo in mezzo alla montante contestazione della professione sanitaria potrebbe farci rimpiangere un operato non proprio essenziale al nostro piano terapeutico. Tralascio inoltre di ricordare come pareri redatti in merito alla prestazione di opera professionale medica nell’ambito della medicina estetica da parte di importanti studi legali sono numerosissimi, reperibili su Internet, spesso discordanti a seconda del committente, a conferma della parola sopra evidenziata anche dal Dott. G. Rossi: interpretazioni.
Indicazioni della CAO di Pisa
La Commissione dell’Albo degli Odontoiatri del nostro Ordine ritiene opportuno richiamare gli iscritti all’osservanza di una corretta redazione del preventivo e dei certificati di malattia. Per coloro che non lo avessero fatto la CAO suggerisce la lettura sul numero 1/2014 di Toscana Medica alla pagina 60 degli articoli relativi a questi nostri adempimenti. Riportiamo in sintesi gli stessi.
Obbligo di preventivo. L’art. 54 del Codice Deontologico prevede che il medico “è tenuto a far conoscere il proprio onorario preventivamente al cittadino”. Inoltre la legge n.27 del 24/03/2012 ha dato forza legale a questo stesso principio, per cui adesso non è più solo un precetto deontologico, ma anche un obbligo di legge. Si raccomanda quindi di sottoporre al paziente il preventivo di spesa avendo cura di raccogliere la formale accettazione del preventivo stesso. La mancata ed ingiustificata sottoposizione del preventivo, oltre a costituire una mancanza disciplinare, renderà impossibile per l’Ordine esprimere un parere di congruità sull’onorario richiesto.
Certificati di malattia. Si ribadisce l’assoluta necessità che ogni medico (domanda: vale anche per gli odontoiatri? Non c’è scritto ma da informazioni verbali sembra di sì, cioè che la cosa sia sottintesa), in qualunque contesto operi e che abbia in carico il paziente in quel momento ottemperi in prima persona anche alla redazione del certificato di malattia, senza delegare ad altri (gli altri sono per lo più i medici di famiglia, che oggi devono operare con l’invio del certificati in via telematica. Noi odontoiatri ovviamente li possiamo redarre solo in forma cartacea) questo adempimento.
Consigliere CAO
Dr. Alberto Calderani

