Alice Sanpaolesi de Falena

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Il mondo cambia e anche per i professionisti fino ad ora costituti in forma di impresa individuale o tutt’al più di studio associato, si prospetta la possibilità di modificare o costituire il proprio studio in forma societaria.

dire il vero le società per i professionisti erano già state previste ma unicamente per gli ingegneri e gli avvocati, mentre la disciplina che è stata approvata con la Legge 27/2012, il D.P.R. 137/2012 e il D.M. 34/2013 è veramente un nuovo modo di configurare la professione, almeno nell’assetto organizzativo.

Il lavoratore autonomo potrà scegliere se costituire la società nella forma della società semplice, società di persone, società di capitali o società cooperativa, la società potrà anche essere multidisciplinare, l’oggetto sociale dovrà essere l’esercizio in forma esclusiva dell’attività professionale, e soci potranno essere non solo i professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi ma anche i cittadini della Comunità Europea (se in possesso di titoli di studio abilitanti), o soggetti non professionisti (ma solo per le attività tecniche) e soci con finalità di investimento. Quanto alla composizione della compagine sociale si ritiene che il capitale debba essere detenuto per i due terzi dai soci professionisti, e in ogni caso debba essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle decisioni assembleari, pena lo scioglimento della società.

Molto rigida la previsione del conferimento di incarico da parte del cliente della STP in modo da garantire che la prestazione richiesta sia svolta solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione, parrebbe obbligatoria anche la stipula da parte della STP della polizza responsabilità civile professionale.

Consentito l’accesso alla STP ai soci investitori che abbiano i requisiti di onorabilità, non abbiano riportato condanne definitive alla reclusione per due o più anni, non siano stati cancellati da un albo per motivi disciplinari.

Da ricordare che il professionista potrà partecipare ad una sola STP, e che il reddito qualunque sia la forma societaria prescelta sarà determinato con le regole fiscali previste per il lavoro autonomo e non d’impresa. Per quanto concerne l’aspetto previdenziale dei soci si ritiene che ogni professionista farà riferimento alla propria cassa di previdenza, i soci “tecnici” alle proprie casse di previdenza o all’Inps. I soci della STP saranno tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, albo, collegio, ed il socio potrà opporre agli altri soci il segreto professionale riguardante le attività da lui svolte.

La costituzione avverrà come per qualunque società, il passaggio successivo sarà l’iscrizione della STP al Registro delle Imprese in una Sezione Speciale; ulteriore atto necessario per poter svolgere di fatto l’attività sarà poi l’iscrizione della STP all’ordine, albo o collegio di appartenenza (in caso di STP multidisciplinare l’iscrizione dovrà avvenire presso i vari ordini, collegi, albi professionali).

Le STP attualmente sono ancora “ai nastri di partenza” in attesa che vengano sciolti gli ultimi dubbi, ma la nuova possibile configurazione professionale non è da sottovalutare.

(Fonte “Il Sole 24 Ore”, “Società tra Professionisti” De Stefanis-Tomelleri)